Cosa significa interconnessione 4.0
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E’ uscita la nuova circolare dell’Agenzia delle Entrate che chiarisce vari punti critici tra cui quello relativo all’interconnessione di industria 4.0 tardiva.
L’obiettivo è quello di chiarire i punti critici generati con gli ultimi aggiornamenti a Transizione 4.0 come le maggiorazioni delle aliquote per il credito d’imposta.
La circolare 9/E risponde a 7 domande che sono state spesso poste da chi vuole far richiesta del credito di imposta. Queste le 7 parti a cui viene data una risposta:
- Soggetti interessati
- Investimenti
- Ambito temporale
- Determinazione dell’agevolazione
- Utilizzo
- Cumulo con altre agevolazioni
- Rideterminazione dell’agevolazione
Chiarimenti di natura economica
La circolare chiarisce in particolare che gli investimenti possono essere di qualunque valore, anche sotto i 516,46 euro. L’importante è che siano connotati dal requisito della “strumentalità” rispetto all’attività esercitata.
Viene riconfermata l’indetraibilità dell’IVA, come avviene in genere con qualsiasi altra agevolazione o finanziamento.
Interconnessione tardiva
La circolare specifica che il ritardo nell’interconnessione non ostacola la completa fruizione dell’iper ammortamento. Ma fa slittare il momento dal quale si può iniziare ad usufruire del beneficio.
Da sottolineare che l’interconnessione tardiva dei beni può avvenire solo se dovuta alla necessità di completare l’infrastruttura informatica indispensabile a interconnettere il bene. Non è possibile in nessun caso l’interconnessione tardiva rispetto all’entrata in funzione dei beni quando questi in un primo momento non possedevano le caratteristiche 4.0.
Per cui le attività di revamping non permettono al bene originario già in funzione di farlo figurare come bene 4.0.
A questo punto, per poter godere del credito di imposta 4.0, si può scegliere tra due strade:
- iniziare a godere del minore credito d’imposta per i beni non 4.0 fino all’anno precedente a quello in cui si realizza l’interconnessione. Successivamente, effettuata l’interconnessione, si potrà fruire completamente del beneficio. Decurtando quanto già beneficiato in precedenza e dividendo il beneficio residuo nel nuovo triennio di fruizione di pari importo;
- oppure si può attendere l’interconnessione e fruire del credito di imposta direttamente piena misura.
Documentazione necessaria
L’Agenzia delle Entrate precisa che nei successivi controlli l’impresa beneficiaria dovrà documentare le attività dei beni 4.0 attraverso un’adeguata e sistematica reportistica.
Inoltre dovrà mantenere le caratteristiche e i requisiti richiesti, per tutto il periodo di fruizione dei benefici. Le caratteristiche a cui si fa riferimento sono quelle delle 5+2/3 caratteristiche tecnologiche e del requisito dell’interconnessione.
Per il rispetto delle 5+2/3 caratteristiche tecnologiche di industria 4.0 si fa riferimento ai soli beni appartenenti al gruppo I, ovvero quelli che identificano le “macchine” come intese ai sensi della Direttiva Macchine 42/2006/CE.
Per cui sarà necessario rispettare le 5 caratteristiche obbligatorie e 2 ulteriori a scelta in un gruppo di 3 ulteriori per poter usufruire dell’agevolazione.
Per poter documentare le attività del macchinario con report affidabili si rendono necessari dei software 4.0. Si tratta di software che intrattengono automaticamente un interconnessione di industria 4.0 con i macchinari e mantengano in memoria, anche su database, le attività dei macchinari stessi.
Come software 4.0 per la reportistica si possono utilizzare software di complessità variabile. Si va da software MES ad ERP fino a soluzioni più semplici quali tool 4.0 come applicazioni web. Un esempio sono i cosiddetti software 4.0 che si integrano con i PLC e comunicano con essi in entrata e/o in uscita.