La certificazione 4.0 è la dichiarazione che attesta la conformità dei beni acquistati secondo i requisiti di industria 4.0 e presenti negli allegati A e B del piano nazionale Transizione 4.0.
La certificazione 4.0 serve per richiedere gli incentivi 4.0 così com’è scritto nell’art. 1 comma 11 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 nella Lgs. n 232 11 dicembre 2016:
Per la fruizione dei benefici di cui ai commi 9 e 10, l’impresa e’ tenuta a produrre una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato, attestante che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all’allegato A o all’allegato B annessi alla presente legge ed e’ interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
L’attestazione attesta la conformità dei beni acquistati ad industria 4.0 sia nel caso dei beni materiali che immateriali, può essere:
La certificazione 4.0 la devono richiedere tutte le aziende che vogliono beneficiare del credito di imposta 4.0 e possono richiederla in diverse modalità. L’attestato di conformità ad industria 4.0, può essere effettuato da:
La certificazione di conformità dei beni 4.0 può essere redatta in forma di autocertificazione, da perizia o come attestazione da ente accreditato.
Come abbiamo già sottolineato la perizia 4.0 può essere redatta esclusivamente da un perito o un ingegnere iscritto all’albo.
Mentre l’attestato di conformità deve essere redatto un ente di certificazione accreditato e autorizzato a rilasciare gli attestati di conformità, ovvero:
L’attestato di conformità 4.0 rilasciato da un ente di certificazione accreditato attesta che il bene:
L’autocertificazione invece, può essere redatta direttamente dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa solo nel caso di beni dal costo unitario di acquisizione inferiore o uguale a 300.000 euro.
L’autocertificazione è la via più semplice ed economica ma non essendo asseverata da figure tecniche ed un analisi tecnica può incorrere più facilmente ad un esito negativo della verifica. Sopratutto in tutti quei casi in cui si è cercato di rimanere nel minimo indispensabile delle caratteristiche necessarie a richiedere gli incentivi 4.0.
L’analisi tecnica ricade nei casi della perizia o dell’attestazione di conformità e può essere suddivisa in due fasi anche separate temporalmente:
Da notare che solo con l’ultima fase dell’analisi tecnica permette di essere ammessi a richiedere gli incentivi 4.0.
La relazione finale dovrà descrivere le caratteristiche del bene e confermare l’avvenuta interconnessione. Dovrà descrivere il modo in cui il bene è stato interconnesso al sistema informativo aziendale e come lavora nel contesto aziendale ai fini di industria 4.0.